In data 22.04.2016 è stata pubblicata la sentenza n. 9702/57/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 57 che riconosce le ragioni del Consorzio avverso l'accertamento eseguita dalla G.d.F. per l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 1.

Dalle motivazioni della sentenza si legge:
"Punto nodale della questione è l'esatta individuazione della natura del Consorzio e della sua attività, perchè dall'applicazione di norme diverse, richiamate dalle parti, consegue la disciplina dell'assoggettamento o meno all'imposta. Soccorrono, infatti, l'art. 74 TUIR esclude l'assoggettamento all'imposta da parte di alcuni soggetti tra cui espressamente "i Consorzi tra enti locali" e l'Art. 73 TUIR che, invece, annovera gli enti pubblici e privati diversi dalle società tra coloro che sono tenuti all'imposta.    Preliminare alla soluzione delle due tesi antitetiche, pur considerando la dettagliata analisi delle attività previste dall' art. 2195 C. C. o ad esse non riconducibili e della qualificazione commerciale e organizzazione imprenditoriale, è l'esame della natura del consorzio ricorrente.
Esso , come dedotto in ricorso e rilevato dai verificatori (v . PV , pag o 4) , è stato costituito con decreto Min.Interno 5.6.1963 tra i Comuni di Tarquinia, Civitavecchia e S.Marinella per "la gestione e manutenzione dell ' acquedotto" e , sostanzialmente , per soddisfare la necessità di alimentazione idrica . Dalla disamina dello statuto si evince che le spese di esercizio, manutenzione e amministrazione sono ripartite tra i comuni interessati in proporzione alla rispettiva quantità di approvvigionamento idrico con iscrizione nei rispettivi bilanci (v. artt . 4-5) e che il consorzio costituisce un "Ente Morale Autonomo" (v . art . 10). "