Il CdS conferma le tesi del Consorzio del Medio Tirreno già pienamente condivise dal TAR Lazio, in mertio alla definizione di Interferenza Idraulica e all'applicabilità al caso del nostro Consorzio

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 22 aprile 2024, n. 3629 – Enti Locali – Sulla interferenza idraulica – Con la sentenza in oggetto, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che con la locuzione “interferenza idraulica” si intende una situazione di carattere oggettivo e tecnico per cui l’insieme dell’infrastruttura di un dato acquedotto si trova spazialmente collocato all’interno di più ATO e assume quindi una connotazione “interambito”. Tanto premesso, nel caso di specie è stata confermata la sentenza di primo grado, ritenendo pertanto condivisibile la tesi del consorzio secondo cui l’acquedotto costituisce una interferenza idraulica. Dunque, in conformità con la normativa regionale, prima di disporre il trasferimento dell’acquedotto gestito dal consorzio, la Regione avrebbe dovuto, con propria delibera di Giunta, disciplinare l’interferenza interambito e definire lo schema di convenzione che poi le autorità di ambito coinvolte avrebbero dovuto sottoscrivere.