La Corte Costituzionale interviene nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 159, 253 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 {Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso con ordinanza del 17 aprile 2001 dal Tribunale di Reggio Calabria.

La difesa dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, rileva che la inammissibilità di procedure esecutive in danno degli enti locali in forme diverse dalla esecuzione presso i rispettivi tesorieri è strumentale alla effettiva attuazione del «principio ( ... ) dell'impignorabilità delle somme di denaro specificamente destinate ad un pubblico servizio».
La Corte, per quanto agli artt. 253 e seguenti del Testo unico citato, ricorda di avere già positivamente scrutinato la normativa relativa al risanamento degli enti locali dissestati e osserva inoltre che la mancata previsione di termini perentori entro i quali l'organo straordinario di liquidazione debba svolgere i propri compiti non contrasta né con l'art. 3 né con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la perentorietà del termine comporterebbe, dopo la sua scadenza, la decadenza dell'organo liquidatorio dal potere di agire, con conseguente paralisi della procedura ed impossibilità di pagare i creditori dell'ente.

Testo dell'Ordinanza